Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
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La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Sono iscritti, altresì coloro i quali compiano il 21o anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni
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misure del confino o della ammonizione, nonchè l'elenco dei tenutari dei locali di meretricio e quello dei concessionari di case da giuoco.
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Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro
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giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco, che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole
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giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono
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inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di
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Codice penale, per offese al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'art